Vendita e commercio di cose antiche e usate

A partire dalla giornata di lunedì 25 maggio 2020 lo sportello telematico potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori di aggiornamento. Nella giornata successiva il servizio tornerà regolarmente attivo.

 

ATTENZIONE: tutte le pratiche lasciate in bozza sullo sportello telematico dovranno essere concluse entro le ore 16.00 di domenica 24 maggio 2020 , altrimenti saranno eliminate.

 

Sperando che potrete apprezzare le modifiche che apporteremo, vi ringraziamo per la pazienza.

 

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Vendita di cose antiche ed usate

Per cose antiche  si intendono i beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi e autoveicoli d'epoca.

Per cose usate si intendono gli oggetti privi di valore o di valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria.

Nel commercio di cose antiche e usate rientrano:

  • oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico
  • autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati.

La vendita di cose antiche o usate può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività di vendita e commercio o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

L'attività di vendita e commercio di cose antiche e usate (anche effettuata da privati e non a scopo di lucro) è liberamente esercitabile e pertanto non è soggetta ad alcun regime abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazione, comunicazione o altro), a condizione che il richiedente abbia già avviato un'attività di vendita e commercio. Negli altri casi sarà necessario presentare la pratica per l’avvio di una nuova attività di commercio (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

Solo per il commercio di oggetti preziosi e per l'usato di pregio occorre la licenza della Questura.

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