Strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel)

A partire dalla giornata di lunedì 25 maggio 2020 lo sportello telematico potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori di aggiornamento. Nella giornata successiva il servizio tornerà regolarmente attivo.

 

ATTENZIONE: tutte le pratiche lasciate in bozza sullo sportello telematico dovranno essere concluse entro le ore 16.00 di domenica 24 maggio 2020 , altrimenti saranno eliminate.

 

Sperando che potrete apprezzare le modifiche che apporteremo, vi ringraziamo per la pazienza.

 

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Strutture ricettive alberghiere (alberghi o residenze turistico alberghiere)

Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. La gestione è unitaria. L’alloggio è offerto:

  • in almeno sette camere o appartamenti
  • con o senza servizio autonomo di cucina
  • con altri servizi accessori, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

Le aziende alberghiere si distinguono in:

  • alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative
  • residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere
  • alberghi diffusi quando offrono servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati mentre le camere o gli alloggi e gli altri servizi sono dislocati in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale
  • condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13
Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

Per svolgere l'attività è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP come previsto dall’articolo 38 della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.





Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello telematico

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