Giudizio di impatto paesistico

A partire dalla giornata di lunedì 25 maggio 2020 lo sportello telematico potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori di aggiornamento. Nella giornata successiva il servizio tornerà regolarmente attivo.

 

ATTENZIONE: tutte le pratiche lasciate in bozza sullo sportello telematico dovranno essere concluse entro le ore 16.00 di domenica 24 maggio 2020 , altrimenti saranno eliminate.

 

Sperando che potrete apprezzare le modifiche che apporteremo, vi ringraziamo per la pazienza.

 

Descrizione dell'istanza
Cos'è: 

Giudizio di impatto paesistico

La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045. Il progettista deve determinare l'entità dell'impatto paesistico che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza.         

  • se l’impatto del progetto non supera la soglia di rilevanza: è automaticamente accettabile sotto il profilo paesaggistico 
  • se l’impatto del progetto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati da relazione paesistica.

Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione di:

può chiedere il rilascio di giudizio di impatto paesistico relativamente alle opere da realizzare.Il giudizio di impatto paesistico può essere positivo, neutro o negativo ed è espresso dall'ente, che può avvalersi anche del parere della commissione del paesaggio o della commissione edilizia.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello dell'ufficio
Allo sportello telematico
Iter del procedimento: 

Il giudizio di impatto paesistico è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, come previsto dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 2, com. 2.

Ulteriori approfondimenti
Approfondimenti: 

Le pratiche dovranno essere presentate almeno 5 giorni prima rispetto all'incontro della Commissione del Paesaggio.
La Commissione del Paesaggio normalmente si riunisce il primo giovedi di ogni mese: si consiglia comunque di contattare l'Ufficio Tecnico per avere conferma dello svolgimento della stessa. Si fa presente che tutte le pratiche consegnate in ritardo verranno messe in coda per la commisione del mese successivo.
Si richiede inoltre di presentare all'Ufficio Tecnico, prima dello svolgimento della Commissione, anche una copia cartacea della pratica per la consultazione della stessa durante la Commissione.

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