Perchè non è necessario allegare la copia della carta d'identità ai documenti firmati con firma elettronica?
Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (articolo 21, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).
Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (articolo 38, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445):
- apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
- allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!
Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.
|
.:: Copyright© GLOBO srl - C.F. e Partita IVA 02598580161 - All rights reserved ::. |
Lo Sportello telematico unificato | Diritti e Privacy | Credits |

