Distributori di carburante, trasmissione verifiche quindicennali

A partire dalla giornata di lunedì 25 maggio 2020 lo sportello telematico potrebbe non essere disponibile a causa di alcuni lavori di aggiornamento. Nella giornata successiva il servizio tornerà regolarmente attivo.

 

ATTENZIONE: tutte le pratiche lasciate in bozza sullo sportello telematico dovranno essere concluse entro le ore 16.00 di domenica 24 maggio 2020 , altrimenti saranno eliminate.

 

Sperando che potrete apprezzare le modifiche che apporteremo, vi ringraziamo per la pazienza.

 

Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Distributori di carburante, trasmissione verifiche quindicennali

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (articolo 1, comma 5 del Decreto Legislativo 11/02/1998, n. 32).

A tal fine, il SUAP chiede al titolare dell'impianto la documentazione elencata al punto 2 dell’Allegato A del Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa 06/07/2017, n. 8143

La documentazione deve essere trasmessa la SUAP entro 60 giorni dalla richiesta.

 

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Allo sportello telematico
Iter del procedimento: 

Una volta ricevuta la documentazione, il SUAP ne verifica la completezza formale e la trasmette ad ATS (ex ASL) e ARPA per le valutazioni di competenza. Se le valutazioni hanno esito positivo il SUAP comunica al titolare dell'impianto l'idoneità tecnica dello stesso.

Se le valutazioni di ATS (ex ASL) e ARPA pervengono con prescrizioni/condizioni, il SUAP le trasmette formalmente al titolare dell'impianto e chiede quanto necessario per conformarsi alle stesse. 

In caso di inadempimento (totale o parziale) delle richieste formulate, il SUAP invia alla società un sollecito. In caso di perdurante inadempimento, il SUAP emette una formale diffida e, accertato il perdurante inadempimento del titolare dell'impianto, adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione sarà revocata una volta soddisfatte le richieste di integrazione che hanno dato origine alla diffida.

.:: Copyright© GLOBO srl - C.F. e Partita IVA 02598580161 - All rights reserved ::.

Lo Sportello telematico unificato  |  Diritti e Privacy  |  Credits