È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.
È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.
Sono esercizi di vicinato gli esercizi che:
hanno una superficie di vendita fino a 150 m2 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
hanno una superficie di vendita fino a 250 m2 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
Superficie di vendita di merci ingombranti
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione.
In questi esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle con le caratteristiche indicate, altrimenti occorre ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita per l'intera ed effettiva superficie di vendita (Deliberazione della Giunta Regionale 20/12/2013, n. 10/1193 ).
Non sono esercizi di vicinato
Non sono esercizi di vicinato:
le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475 e Legge 08/11/1991, n. 362 )
le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293 )
le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622 )
i vendita diretta da parte di produttori agricoli (articolo 2136 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice civile" e Legge 25/03/1959, n. 125 )
le vendite di carburanti e oli minerali
le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all'esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all'Albo (articolo 5 della Legge 08/08/1985, n. 443 )
i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall'esercizio della loro attività
le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
le vendite delle proprie opere d'arte e pubblicazioni
le vendite di beni del fallimento
le vendite in fiere campionarie e mostre
le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività